1. In deroga alle disposizioni vigenti, sono affidati in concessione, per un periodo di trenta anni, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada pedemontana dell'Aspromonte da San Pietro di Caridà, passando per San Giorgio Morgeto, Cittanova, Oppido Mamertina fino a Delianova.
2. La costruzione e l'esercizio dell'autostrada di cui al comma 1 sono affidati in concessione ad un ente privato.
3. La concessione di cui al comma 2 è rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1. Gli enti privati che richiedono la concessione di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto dettagliato per la costruzione dell'autostrada ed un documentato piano finanziario.
1. Alla costruzione e all'esercizio dell'autostrada di cui all'articolo 1 provvede il soggetto risultante concessionario a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento prevista dalle disposizioni vigenti.